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Allegato 3B - Obbligo di trasmissione all'INAIL

Allegato 3B

 

L’allegato 3B è un documento che riporta i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno precedente.

Tale documento deve essere obbligatoriamente trasmesso dal medico competente all’Inail, esclusivamente per via telematica, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di riferimento.

Le modalità di trasmissione
È possibile elaborare la trasmissione dei dati a partire dal 1° novembre 2018: vi è la possibilità di salvare una bozza per poterla modificare prima della trasmissione effettiva di marzo 2019.
Una volta trasmessa, il documento viene confermato tramite un PDF con validità di ricevuta, contenente il numero di protocollo, una data e un orario di invio.
I dati da trasmettere devono riferirsi solo ai lavoratori occupati e soggetti a sorveglianza sanitaria dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018: qualora non fossero state effettuate visite durante l’anno, è comunque necessario trasmettere i dati. È necessario trasmettere i dati anche nel caso in cui l’impresa abbia cessato la propria attività nell’anno di riferimento della comunicazione.
Se nella stessa azienda avviene un cambio di medico competente, l’obbligo di trasmissione sarà del medico risultante durante il periodo di riferimento.
Qualora l’azienda lo necessiti, l’INAIL permette l’inserimento di ulteriori rischi lavorativi tra cui la movimentazione manuale dei carichi, oltre che i rischi “non normati”, ovvero quelli che vengono valutati all’interno del DVR aziendale e che comportino l’attivazione della sorveglianza sanitaria.

 

 

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