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Quando è obbligatorio nominare un Medico Competente

IL MEDICO COMPETENTE: OBBLIGO DI NOMINA

Il medico competente deve possedere inderogabilmente uno dei titoli sotto indicati:

_ specializzazione in medicina del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori, psicotecnica, tossicologia industriale od igiene industriale, fisiologica ed igiene del lavoro, clinica del lavoro o altre specializzazioni individuate con appositi decreti;

_ docenza in medicina del lavoro, in medicina preventiva dei lavoratori, psicotecnica, tossicologia industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

IL MEDICO COMPETENTE È OBBLIGATORIAMENTE NOMINATO DAL DATORE DI LAVORO QUANDO L’AZIENDA È SOGGETTA A SORVEGLIANZA SANITARIA, CIOÈ QUANDO PER LEGGE DEVONO ESSERE EFFETTUATI IN AZIENDA ACCERTAMENTI PREVENTIVI E PERIODICI PER CONTROLLARE LO STATO DI SALUTE DEL LAVORATORE.

La nomina del medico competente è obbligatoria nei casi di aziende con :

  1. LAVORATORI ADDETTI AI VIDEOTERMINALI, CIOÈ QUEI LAVORATORI CHE UTILIZZANO TALI ATTREZZATURE “IN MODO SISTEMATICO ED ABITUALE PER 20 ORE MEDIE SETTIMANALI”.

Le principali conseguenze che derivano, a carico del datore di lavoro, sono diverse tra cui.:

  1. a) l’aggiornamento della “valutazione dei rischi”, con l’identificazione degli eventuali nuovi videoterminalisti, a seguito di analisi dei rischi per la vista e per gli occhi, dei problemi legati alla

postura ed all’affaticamento fisico o mentale e delle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale; 

  1. b) obbligo di nominare il Medico Competente aziendale che sottoponga il lavoratore ad apposita sorveglianza sanitaria, comprensiva di visita medica iniziale e controlli periodici;
  1. c) l’obbligo di garantire una formazione ed informazione adeguata ai videoterminalisti per quanto riguarda le misure applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell’attività, la

protezione degli occhi e della vista.

  1. LAVORATORI ADDETTI ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (operazione di trasporto o sostegno di un carico comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che comportano rischi di lesioni dorso/lombari.);
  2. LAVORATORI ESPOSTI AD AGENTI CHIMICI, FISICI, PIOMBO, AMIANTO E RUMORE
  3. ADDETTI AL LAVORO NOTTURNO 
  4. a) Addetti che svolgono in periodo notturno almeno 3 ore giornaliere per almeno 80 giorni all’anno (gli 80 giorni vanno riproporzionati in caso di rapporto di lavoro part-time verticale);
  5. b) Addetti che volgono in periodo notturno almeno 3 ore giornaliere del tempo di lavoro impiegato in modo normale.

Per le aziende che applicano il CCNL Turismo o Terziario il “periodo notturno” di cui sopra è individuato come segue:

  • nel CCNL Turismo – settore alberghiero dalle 23,30 alle 6,30;
  • nel CCNL Turismo – settore pubblici esercizi dalle 23,00 alle 6,00;
  • nel CCNL Terziario dalle 22,00 alle 6,00.

In tutti gli altri settori è necessario verificare se il CCNL di categoria ha definito il “periodo notturno” ed in assenza di previsioni in merito, esso viene individuato ai sensi di legge dalle 24,00 alle 5,00; tale situazione si configura ad esempio nel Contratto Nazionale di Lavoro delle Case di Riposo.

Inoltre per le aziende che non adempiono a tale obbligo è previsto l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 1.549,00 Euro a 4.131,00 Euro (art. 18 bis, comma 2, D. lgs. dell’8 aprile 2003, n. 66).

 

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