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Videoterminalista – rischi e tutele

Articolo n. 173 del D.Lgs. 81/08, il videoterminalista è il lavoratore che fa uso di videoterminali, ovvero di attrezzature munite di schermi alfanumerici e grafici, per o più di venti ore la settimana.

Tale tipo di lavoratore può incorrere in specifici disturbi, in quanto l’utilizzo del videoterminale può comportare disturbi di tipo visivo, posturale oppure psicologico. Per questi motivi, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare tutte le misure adeguate previste dal D.Lgs 81/08 finalizzate a prevenire tali disturbi dovuti alla mansione specifica da videoterminalista. 

I disturbi visivi del videoterminalista possono manifestarsi sotto forma di:

  • bruciore,
  • arrossamento,
  • pesantezza,
  • tensione degli occhi
  • deficit della messa a fuoco
  • vista annebbiata.

Tutti questi disturbi possono presentarsi quando non vengono utilizzati schermi con precisi requisiti di luminosità, di contrasto o di altro tipo. 

I disturbi posturali del videoterminalista invece dipendono da:

  • caratteristiche della sedia utilizzata sul posto di lavoro,
  • dalle dimensioni del piano di lavoro
  • dalla presenza o meno di strumenti che possano agevolare l’utilizzo del videoterminale. 

Infine, l’organizzazione del lavoro o il contenuto delle attività svolte dal videoterminalista possono comportare:

  • disturbi psicologici,
  • ansia,
  • nervosismo,
  • irritabilità,
  • demoralizzazione
  • alterazione dell’umore.

Per tutelare il lavoratore che effettua la mansione di videoterminalista, il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare attentamente il suo posto di lavoro, considerando i rischi associati alla specifica mansione, contenuti nel D.Lgs 81/08.

Il datore di lavoro deve anche rispettare una serie di requisiti minimi che vengono riportati nell’allegato XXXIV del D. Lgs. 81/08, riguardanti:

  • lo schermo,
  • il piano
  • il sedile di lavoro,
  • i computer portatili.

A tutela della propria salute, il lavoratore videoterminalista ha inoltre diritto a una pausa di 15 minuti ogni due ore di attività continuata.

Per prevenire i rischi legati alla vista e all’apparato muscolo-scheletrico del lavoratore videoterminalista, chi effettua questo tipo di mansione deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria con relativa visita medica da parte del Medico Competente.

Per tutti i lavoratori ritenuti idonei con limitazioni o prescrizioni temporanee o permanenti e per i lavoratori con più di cinquant’anni di età, la periodicità delle visite mediche per la mansione da videoterminalista è ritenuta biennale, ad eccezione delle situazioni in cui il Medico Competente scelga una frequenza differente.

In tutti gli altri casi, generalmente il lavoratore videoterminalista deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria con relativa visita medica sempre da parte del Medico Competente ogni 5 anni.

 

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