C'è ancora molta confusione e cattiva gestione riguardo le visite richieste dal lavoratore.
L'art. 41, al comma 2, lettera c) prevede che la sorveglianza sanitaria comprenda la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Alcuni hanno inteso che la visita su richiesta sia avanzabile solo da parte del lavoratore già sottoposto a sorveglianza sanitaria. Ad es. un venditore che utilizza l'auto aziendale e non utilizza il computer per un tempo superiore alla 20 ore complessive settimanali e quindi che non è e non può essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, può chiedere una visita di idoneità al medico competente?
Può!
Infatti l'articolo di legge utilizza la congiunzione "o" e non "e": ciò significa che è previsto che le due opzioni citate non coesistano ma siano in alternativa. Cioè il lavoratore può avanzare la richiesta di visita sia qualora correlata ad un rischio lavorativo (e quindi è già sottoposto alla sorveglianza sanitaria) sia quando egli ritenga che l'attività lavorativa possa controindicare o aggravare le sue pre-esistenti condizioni di salute (anche se non è sottoposto alla sorveglianza sanitaria).
In che modo il lavoratore può avanzare la richiesta di visita? La legge non lo prevede, pertanto in tutti i modi: orale, scritto, presentando una certificazione al medico competente ma anche no.
La procedura corretta sarebbe che il lavoratore comunichi al datore di lavoro, meglio in forma scritta, la necessità di consultare il medico competente il quale valuterà la congruità della richiesta con le condizioni previste dalla legge: che sia correlata al rischio professionale oppure che il lavoratore abbia patologie che possano controindicare alcuni compiti lavorativi.
Il medico competente può rifiutare la visita su richiesta? Si, se valuta che non siano presenti le due condizioni riportate. Però lo deve incontrare, altrimenti come fa a valutare?
E' corretta la procedura di consegnare al datore di lavoro certificazioni mediche attestanti patologie? Assolutamente NO. La documentazione sanitaria è tutelata dall'art. 622 del C.P. (segreto professionale), senza dimenticare che essa rappresenta un dato sensibile garantito dal Codice della Privacy (D.Lvo 196/03).
Entro quanto tempo il medico competente deve effettuare la visita? Non è specificato nella norma. Nel minimo tempo possibile al fine di organizzarsi.
Nel frattempo il lavoratore deve essere sospeso dalla mansione? Certo che no. Il datore di lavoro non conosce le ragioni sanitarie che hanno spinto il lavoratore a chiedere la visita di idoneità.
La procedura corretta quindi è:
1) il lavoratore presenta al datore di lavoro una richiesta (meglio se scritta) di visita con il medico competente, senza specificare alcuna motivazione;
2) il medico competente incontra il lavoratore e valuta la congruità della visita;
se sono presenti anche una delle due condizioni citate nell'articolo 41, egli stilerà la cartella sanitaria e di rischio e rilascerà il giudizio di idoneità altrimenti potrà decidere di non procedere.