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Valutazione Rischio Rumore

Cos’è il rumore?

Il rumore è un fenomeno acustico, solitamente irregolare, definito come sgradevole, perchè può provocare fastidio o addirittura dolore per il soggetto sottoposto.

L’orecchio umano percepisce suoni a partire dai 5 – 10 dB(A) e con frequenze comprese tra 16 e 16000 Hz. I suoni considerati accettabili per l’orecchio umano sono quelli che non superano gli 80 db (una normale conversazione tra due persone è compresa tra i 60 e i 70 db).

Qual è la normativa di riferimento?

Il D.Lgs. 81/08 nell’articolo 190 stabilisce che il datore di lavoro verifichi che nella sua azienda siano presenti le misure di prevenzione e di protezione per tutelare i lavoratori contro le malattie o gli infortuni dovuti alla presenza di rumore negli ambienti di lavoro oltre il limite consentito. L’obbligo di valutazione di tale rischio è a carico del datore in relazione ai rischi o ai danni che può causare il rumore ed estende la valutazione anche ai macchinari e alle strumentazioni alternativamente utilizzabili e meno rumorose. Lo stesso datore di lavoro deve, inoltre, attestare di aver fornito ai propri lavoratori tutti i dispositivi di protezione per l’udito e di aver analizzato le possibili conseguenze dovute all’esposizione degli stessi lavoratori ad attività lavorative in ambienti in cui oltre al rumore vi sono delle vibrazioni.

Per la redazione del documento di valutazione rischio rumore è necessario prendere in considerazione:

  1. a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione
  2. b) i valori limite di esposizione e i valori di azione
  3. c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore
  4. d) tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni
  5. e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni
  6. f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia
  7. g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore
  8. h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale
  9. i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica
  10. l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione

Se al termine della valutazione i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro deve:

  1. elaborare ed applicare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore
  2. distribuire ai lavoratori ed assicurarsi che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell’udito
  3. sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria

Il nostro ufficio sicurezza è a vostra completa disposizione per la redazione del DVR rumore

 

 

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