Rischio da movimenti ripetitivi, qual è la normativa di riferimento.
Il Titolo VI del D. Lgs. 81/2008, anche se non direttamente, menziona le operazioni che comportano dei movimenti ripetitivi degli arti superiori. La manipolazione ad alta frequenza di strumenti con un peso modesto è considerato una tipologia particolare di movimentazione manuale dei carichi e può essere causa dell’insorgenza di varie patologie. Tali attività fanno parte delle voci “… sollevare, deporre, […], spostare un carico”, che vengono citate nell’art. 167 del D. Lgs. 81/2008.
Negli articoli 167-170, invece, vengono introdotti il campo di applicazione, gli obblighi e le sanzioni a carico del datore di lavoro e le questioni relative a informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.
Nell’Allegato XXXIII del D. Lgs. 81/08 sono elencati tutti i principi tecnici ai quali bisogna fare riferimento durante le fasi di progettazione e di gestione delle attività che implicano la presenza di rischi da movimenti ripetitivi e nell’identificazione di tutti i fattori di rischio e dei criteri di miglioramento. Vengono introdotti gli aspetti riguardanti la tipologia di carico e le caratteristiche dell’ambiente di lavoro, lo sforzo richiesto al lavoratore, le esigenze legate all’attività e i fattori individuali di rischio.
Va inoltre citata la norma UNI ISO 11228-3 come riferimento importante per la valutazione dei rischi connessi ad attività comportanti movimenti ripetitivi degli arti superiori.
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?
Il datore di lavoro è tenuto ad evitare, se possibile, lo svolgimento di tali operazioni; se ciò non fosse possibile, egli deve adottare le misure organizzative necessarie e introdurre i mezzi di protezione appropriati per ridurre i rischi e portarli, quindi, a livelli alla soglia dell tollerabilità. In particolare, i posti di lavoro devono essere organizzati in modo da assicurare condizioni di salute e sicurezza; tutte le misure di miglioramento devono essere previste già nella fase di progettazione dell’attività, che deve rispondere a determinati criteri ergonomici ancora prima dell’avvio della stessa.
L’INAIL ha messo a disposizione delle schede di analisi del rischio da movimenti ripetitivi, scarica