Cosa è cambiato dopo il D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106
Il TU sulla sicurezza ha sancito definitivamente l’abrogazione dell’intera lett. a) dell’art. 41, comma 3, Dlgs 81/2008, e quindi del divieto ad effettuare visite mediche preassuntive. Si espone, al riguardo, la previsione del Dlgs n. 106/2009 in materia.
La visita medica preventiva in fase preassuntiva, prevista dall'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, è effettuata prima che si instauri il rapporto di lavoro.
9 luglio 2019
Con l'approvazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 c.d. Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro il Legislatore ha provveduto a riordinare ed aggiornare la disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’art. 41 del Decreto Legislativo n. 81/2008 prevede la sorveglianza sanitaria che è effettuata dal medico competente attraverso visite mediche di diverso tipo e tra queste la visita medica preventiva in fase preassuntiva.
Si segnala che originariamente l’art. 41 non prevedeva la visita preventiva in fase preassuntiva che è una delle principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 106/09 che con l'art. 26, comma 2 ha aggiunto al comma 2 dell’art. 41 la lettera e-bis.
Tale accertamento si contraddistingue per il motivo di essere effettuato prima che si instauri il rapporto di lavoro, cioè prima che datore di lavoro e lavoratore abbiano sottoscritto un contratto.
Il datore di lavoro deve informare il medico della mansione, della destinazione lavorativa, dei rischi connessi e del tempo di esposizione onde consentire al medico competente di compilare correttamente la cartella sanitaria e di rischio.
Si precisa che, secondo la formulazione del comma 2 bis art. 41, esiste la possibilità per il datore di lavoro di far fare le visite mediche preventive in fase preassuntiva non dal medico competente ma dal Dipartimento di Prevenzione delle ASL.
La visita medica preventiva di idoneità al lavoro in fase preassuntiva, dovrà essere esclusivamente legata ad una mansione per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria e non potrà essere effettuata per accertare lo stato di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente (come, ad esempio è stabilito, nell’ipotesi di sieropositività, dall’art. 6 della legge n. 135/1990).