Il D.U.V.R.I. è il documento (da redigersi per iscritto da parte del committente) con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare - o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo - i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente. Tale documento, inoltre, attesta l’avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
Scopo
Il D.U.V.R.I. deve essere elaborato qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva del committente per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento, in conformità a quanto disposto dall’art. 26, co. 3, del D. Lgs. n. 81/2008 («Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze»). La redazione di tale documento, quindi, è onere del committente, pubblico o privato, tenuto quindi a contattare il proprio fornitore/appaltatore, il quale deve, prima di iniziare l'attività, prendere visione dei rischi riportati sul D.U.V.R.I.
I principali scopi del D.U.V.R.I., sono:
- valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle due diverse attività (ad esempio uso di sostanze pericolose, formazione di scintille in ambienti con rischio esplosione, presenza di rischio chimico, manomissione e intralcio delle vie di fuga, etc.);
- indicare le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza;
- indicare le misure adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;
- verificare che le maestranze incaricate dei lavori siano in possesso dei requisiti tecnici adeguati;
- accertare che le maestranze incaricate dei lavori siano in regola con le posizioni assicurative INAIL;
- individuare i costi della sicurezza.
Deroghe
La normativa vigente prevede che l’obbligo del D.U.V.R.I. o dell'incaricato, come verrà di seguito ulteriormente evidenziato, non si applica ai servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata è al di sotto dei cinque addetti per un giorno, e che non comportino rischi derivanti dal rischio incendio alto, secondo il D.M. 10 marzo 1998, dallo svolgimento di attività in ambienti confinati secondo il d.P.R. n. 177/2011 o dalla presenza, oltre ad agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, dei rischi particolari anche di agenti mutageni e amianto (art. 26, co. 3 bis, D. Lgs. n. 81/2008).
Di conseguenza, nel caso contrario in cui si tratti di un lavoro, opera o servizio affidati a imprese o autonomi, di entità superiore a cinque uomini-giorno, il D.U.V.R.I. è sempre obbligatorio, salvo che risulti avviato da un committente dall’attività lavorativa classificata a basso rischio: in tal caso il D.U.V.R.I. può essere sostituito dall’individuazione di un «incaricato», che può così sovrintendere a attività anche di significativa importanza per durata e numero di persone impegnate, ed anche se di durata superiore ai cinque uomini giorno.